FNGPI

Federazione Nazionale Giornalisti e Professionisti dell’Informazione

La FNGPI cambia pelle

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Lโ€™Assemblea Straordinaria della FNGPI, riunitasi nella โ€œSala della meridianaโ€ nella โ€œCaโ€™ da nobile di Segnanino dei Sampietroโ€ in viale dellโ€™Innovazione 2 a Milano il 20 marzo 2025,ย ha approvato allโ€™unanimitร  le modifiche statutarieย proposte dalla Commissione, allโ€™uopo costituita dal Consiglio Direttivo della Federazione il 21 gennaio scorso, edย ha deciso di adeguare lโ€™organizzazione al nuovo quadro normativo che si profila, tanto a livello europeo, quanto a livello nazionale.

Il quadro normativo รจ in via di modificazione e comporterร  con tutta probabilitร  un periodo di transizione: i due Elenchi dellโ€™attuale Albo, quello dei Professionisti e quello dei Pubblicisti, รจ probabile che siano unificati e siano riconosciute le molte tipologie diย Professionisti dellโ€™Informazione, che operano da tempo ai sensi della legge 4 del 2013 e che oggi non hanno alcun riconoscimento.

Laย FNGPIย รจ rimasta tale, ma daย Federazione Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti Italiani, adeguandosi al probabile nuovo quadro normativo, ha modificato nome e Statuto; รจ divenuta Federazione Nazionale Giornalisti e Professionisti dellโ€™Informazione adottando quindi il nuovo Statuto.

Verso un nuovo quadro normativo

Il quadro normativo europeo.ย Il prossino 8 agosto diverrร  legge in Italiaย il Regolamento UE, denominato โ€œEuropean Media Freedom Actโ€, che darร  esecuzione al punto 2 dellโ€™art. 11 dellaย Carta dei Diritti Fondamentali nella EU. Il suddetto Regolamento a pag. 32, al punto 53, esplicitamente precisa che suddetto Regolamento dovrebbe essere applicato rispettando โ€œdiritti e principiโ€ sanciti dallaย Carta dei Diritti Fondamentali nella EU, in particolare โ€“ precisa che deve essere applicata la residua parte dellโ€™art.11, ovvero il punto 1, che testualmente recita:ย 

โ€œOgni persona ha diritto alla libertร  di espressione. Tale diritto include la libertร  di opinione e la libertร  di ricevere o di comunicare informazioniย ย (ndr: nel testo inglese,ย che รจ prevalente, si legge โ€œ impart informationโ€)ย o ideeย senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autoritร  pubblicheย e senza limiti di frontiera.โ€ย 

Quindi il Regolamento UE, denominato โ€œEuropean Media Freedom Act, che diverrร  legge dello Stato il prossimo 8 agosto, non dร  solo applicazione al punto 2 dellโ€™art 11 dellaย Carta,ย ย ma prevede anche lโ€™applicazione del punto 1 dellโ€™art.11, che riconosce ad ogni persona in Europa il diritto fondamentale diย โ€œimpart informationโ€, ovvero diย โ€œdiffondere informazioneโ€, diย โ€œfare informazioneโ€ย e certo anche diย โ€œcomunicare informazioneโ€, diritto non esplicitamente riconosciuto dallโ€™art. 21 dellaย Costituzione Italiana, che prevede solo che: โ€œTutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.โ€.