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Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani

ART. 1
(Denominazione e sede)

L’organizzazione, denominata Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti italiani (F.N.G.P.I.), assume la forma giuridica di associazione apartitica ed aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in via Lanzone 7 a Milano. La sede organizzativa è decisa dal Consiglio Direttivo. La sede legale è decisa dall’Assemblea dei soci.


ART. 2
(Statuto)

L’organizzazione Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti italiani (F.N.G.P.I.) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può modificare lo statuto con la maggioranza qualificata di due terzi.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


ART. 3 
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.


ART. 4
(Finalità)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue la finalità di dar voce, promuovere, rappresentare i giornalisti pubblicisti al fine di assicurare, fra l’altro, una più ricca e completa informazione all’utenza.
L’Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

1 – dar voce ai giornalisti pubblicisti con i mezzi che si riterranno opportuni ed in particolare con Tribuna Stampa 2.0, periodico di informazione dei giornalisti pubblicisti

2 – promuovere l’attività dei giornalisti pubblicisti nei modi che si riterranno opportuni, in particolare a titolo esemplificativo, non esaustivo:
• agevolare l’accesso all’attività giornalistica, in particolare dei
giovani, oltre che favorire l’attività giornalistica di coloro che sono pubblicisti.
• agevolare la formazione all’attività giornalistica
• coordinare l’attività di gruppi associati di giornalisti pubblicisti
• rappresentare e tutelare l’attività dei giornalisti pubblicisti ove necessario od opportuno

L’organizzazione opera a livello nazionale e territoriale.


ART. 5
(Ammissione)

Possono aderire all’organizzazione i giornalisti pubblicisti e le associazioni territoriali di giornalisti pubblicisti, che ne condividono le finalità.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste tre categorie di soci:
• ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea)
• sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
• benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione).


ART. 6
(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, etc.

Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:
• rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
• versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è nominale.


ART. 7 
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.


ART. 8 
(Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:
• Assemblea dei soci
• Consiglio direttivo
• Presidente
• Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.


ART. 9 
(L’assemblea)

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano. Può svolgersi anche telematicamente.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.


ART.10
(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:
• approvare il conto consuntivo;
• fissare l’importo della quota sociale annuale;
• determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approvare l’eventuale regolamento interno;
• eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
• elegge il collegio dei Probiviri composto da tre persone.
• deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.


ART. 11 
(Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o telematica, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.


ART. 12 
(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti preseni, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.


ART. 13 
(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.


ART. 14 
(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da un dispari di 5 componenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.


ART. 15 
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il presidente è eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


ART. 16 
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
• contributi degli aderenti e/o di privati;
• donazioni e lasciti testamentari;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, anche editoriali, da inserire in un’apposita voce di bilancio.


ART. 17 
(I beni)

I beni possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, beni materiali ed immateriali. I beni dell’organizzazione sono ad essa intestati.


ART. 18 
(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.


ART. 19 
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.


ART. 20 
(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.


ART. 21 
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 22 
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Milano, 20 novembre 2017